Art. 3.
(Formazione in omeopatia, agopuntura e fitoterapia).

      1. Il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, entro sei

 

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mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce la Commissione per la formazione in medicina omeopatica, in agopuntura e in fitoterapia, di seguito denominata «Commissione».
      2. La Commissione promuove un piano di studio per la formazione del medico che opera secondo i princìpi diagnostici e terapeutici omeopatici, agopunturali e fitoterapici.
      3. La Commissione stabilisce i criteri per conformare alla nuova legislazione i medici in attività nell'ambito della medicina omeopatica, dell'agopuntura e della fitoterapia.
      4. La Commissione indica le modalità di inserimento nei corsi di laurea delle facoltà di medicina e chirurgia, di medicina veterinaria, di farmacia, di scienze biologiche e di chimica, degli insegnamenti di medicina omeopatica, di agopuntura e di fitoterapia e definisce i criteri per il riconoscimento dei corsi di formazione post laurea presso università degli studi pubbliche e private e presso istituti privati autorizzati a rilasciare in tali discipline il diploma di Stato.
      5. Gli istituti privati di formazione, singolarmente o in associazioni, che ne fanno richiesta e che possono attestare, documentando l'attività svolta, la conformità ai princìpi del comma 4 del presente articolo, possono chiedere il riconoscimento al Presidente della Repubblica secondo le procedure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
      6. Il medico che ha completato il percorso formativo di cui al comma 5, acquisisce la qualifica professionale, rispettivamente, di omeopata, di agopuntore e di fitoterapeuta.
      7. La Commissione propone, sentite la Federazione nazionale degli Ordini dei medici e chirurghi e degli odontoiatri e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici veterinari, le modalità relative all'inquadramento degli operatori sanitari che conseguono le qualifiche professionali di omeopata, di agopuntore e di fitoterapeuta.
 

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      8. La Commissione è composta da dieci membri: due nominati dal Ministero dell'università e della ricerca, di cui uno con funzione di presidente, due per ognuno delle tre terapie interessate, un rappresentante della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e un rappresentante del Ministero della salute. Il segretario della Commissione è un funzionario del Ministero dell'università e della ricerca con qualifica funzionale non inferiore all'area C, posizione economica C2.
      9. La copertura finanziaria delle eventuali spese sostenute dalla Commissione è posta a carico del Ministero dell'università e della ricerca nell'ambito degli stanziamenti di bilancio esistenti.